Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
timbro_CONTRATTO TRATTATIVA DIRETTA DDI MEZZOGIORNO-signed
timbro_Determina affido DDI mezzogiorno-signed
timbro_DETERMINA DI AVVIO DDI MEZZOGIORNO.-signed
CONTRATTO-Progettazione-13.1.1A-FESRPON-CA-2021-710
Determina di affido- 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-710-signed
m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE(U).0011147.22-05-2020
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