Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
timbro_servizio di brokeraggio assicurativo-signed
timbro_07 Ordine COSTABILE – 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-352ok
timbro_08 Ordine CAMPUSTORE – 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-352 ok
timbro_07 Determina di affido – 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-352 COSTABILE OK-signed
timbro_08 Determina di affido – 13.1.3A-FESRPON-CA-2022-352 CAMPUSTORE OK-signed
_Determina licenze argo Ragusa RINNOVO CONTRATTI-signed
timbro_Contratto Trattativa Diretta IFEP-signed
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timbro_Determina Affido diretto STEM INTEGRAZIONE-signed
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